La carne è un prodotto alimentare acquistato molto comunemente, per questo è fondamentale saperne leggere e capire l’etichetta.
L’etichetta della carne è regolamentata da una serie di normative piuttosto complesse, e questo articolo vuole fornire una sintesi pratica per orientare meglio l’acquisto di questa tipologia di prodotti alimentari.
Iniziamo col chiarire che l’etichetta è necessariamente presente sia sui prodotti carnei trasformati e confezionati, come per esempio una confezione di cordon bleu (e in questo caso l’etichetta sarà analoga a quella di tutti i prodotti alimentari preconfezionati, vedi l’articolo Etichetta alimentare (nutrizionale) – Nutri-Score – Nutrinform), sia sulle vaschette preconfezionate disponibili nella grande distribuzione organizzata (i supermercati). In questo articolo sarà descritta l’etichetta di quest’ultima tipologia di prodotti carnei (che, di fatto, comprendono carne fresca e macinata venduta già porzionata e imballata al banco, carne surgelata e congelata).
Alcune informazioni sono obbligatorie e sono di seguito descritte.
Etichette della carne: informazioni obbligatorie
Denominazione della carne. Ovvero la tipologia di animale e la sua età. Come precisazione si specifica che la dicitura “bovino adulto” indica carne ottenuta dalla macellazione di bovini di età superiore a un anno, mentre si parla di “carne di vitello” se l’animale è stato macellato quando aveva un’età inferiore a otto mesi. In questo caso si può anche indicare semplicemente la lettera “V”. I bovini aventi fra otto mesi e un anno si definiscono “vitelloni” e si possono indicare con la lettera “Z”. Alla dicitura “bovino adulto” è possibile aggiungere altre voci quali “toro”, “vacca” ecc.; l’indicazione della tipologia di taglio di carne o delle frattaglie e/o indicazioni inerenti alla razza (piemontese, chianina ecc.).
Quantità di carne presente nell’unità di vendita.
Termine minimo di conservazione o scadenza.
Condizioni di conservazione. Per esempio, che il prodotto va conservato refrigerato in frigorifero. Può anche essere indicato sulle etichette della carne che il prodotto deve essere consumato solo dopo essere stato cotto.
Paese d’origine, allevamento e macellazione e sezionamento. Questo punto è molto importante e sarà quindi trattato più avanti nello specifico paragrafo.
Numero o codice che identifica l’animale o il lotto di animali. Tale codice rappresenta una vera e propria carta di identità del bestiame e permette di risalire dal prodotto confezionato al singolo animale o al gruppo di animali, mediante un processo di identificazione che avviene al momento della macellazione.
Numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l’animale o il gruppo di animali.
Numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato in cui è situato tale laboratorio.
Atmosfera protettiva. Sull’etichetta delle carni deve anche essere indicato se la confezione è stata arricchita di specifici gas che prolungano la conservabilità del prodotto. In tal caso sarà presente la dicitura “confezionato in atmosfera protetta”.
Data di congelamento (qualora il prodotto sia stato congelato).
Aggiunta di acqua. Se alla carne è stata aggiunta acqua in misura superiore al 5% allora deve essere presente la dicitura che indica tale aggiunta.
Aggiunta di proteine. Se sono state aggiunte proteine alla preparazione carnea deve esserne indicata in etichetta la quantità e la loro origine.
Difficilmente sarà invece presente la dichiarazione nutrizionale (ovvero la tabella che indica nutrienti ed energia), infatti essa non è obbligatoria per gli alimenti costituiti da un solo ingrediente o da una sola categoria di ingredienti.
A tutte queste informazioni possono aggiungersi bollini e loghi di qualità come per esempio i bollini IGP.

Tra le indicazioni che devono essere obbligatoriamente riportate sull’etichetta della carne vi sono le condizioni di conservazione del prodotto.
Etichette della carne: Paese d’origine
L’attuale normativa ha reso obbligatorio indicare sulle etichette della carne l’origine degli animali da cui è stato ottenuto un prodotto. Questo per consentire al consumatore di essere parte del concetto di “tracciabilità” dei prodotti alimentari. In particolare, la nuova normativa prevede l’obbligo di indicare il Paese di:
- nascita degli animali
- allevamento
- macellazione.
Se tutti e tre i processi sono avvenuti nello stesso Paese allora è possibile semplicemente indicare sull’etichetta della carne la dicitura “origine” seguita dal nome del Paese. È anche possibile trovare, con la medesima valenza, la dicitura “100% italiano” oppure “nato, allevato e macellato in Italia”.
A voler spaccare il capello in quattro, la dicitura del Paese di allevamento è diversa a seconda della tipologia di animale, infatti esistono delle deroghe in relazione alla longevità dell’animale. Per gli ovini e i caprini è possibile indicare solo l’ultimo Paese dove l’animale è stato allevato per un periodo superiore a sei mesi, se l’animale ha un’età superiore a sei mesi, mentre al di sotto di tale età (per esempio una capra di cinque mesi) si deve indicare lo Stato in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento. Per i suini oltre i sei mesi di età deve essere invece indicato come Stato di allevamento quello dove l’animale ha vissuto almeno gli ultimi quattro mesi. Per i volatili tale periodo si riduce ancora ed è di almeno un mese ecc. La legislazione non vale per conigli ed equini.
Se per il prodotto sono state impiegate carni di animali nati, allevati e macellati in Paesi non specificati, l’etichetta della carne può recare la dicitura “Origine UE”, “Origine extra UE” oppure “Origine UE ed extra UE”.

Fonte dell’immagine: Gran Suino Italiano